La documentazione per gli interventi di building automation sarà accettata solo dopo le indicazioni del Ministero
Attivo il portale finanziaria 2016 dell’ENEA, il sito dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente terminati nel 2016.
L’Enea però precisa che per il momento “il sito non può accettare l’inserimento di documentazione relativa agli interventi di “building automation” (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti)” poiché in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti.
Ecobonus 65%: i lavori detraibili
La Legge di Stabilità 2016, che ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2016, ha anche introdotto il bonus per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici per il controllo del riscaldamento, della produzione di acqua calda e della climatizzazione nelle unità abitative.
I dispositivi devono:
– mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
– mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
– consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione Irpef del 65% riguarda anche gli interventi di:
Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.
Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).
Ecobonus 65%: a quali edifici si applica
Ricordiamo che la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.
Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus, ma dal 1° gennaio 2016 questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che praticheranno uno sconto corrispondente.